Regolamento della Scuola per le forze di polizia›Titolo I
Art. 8
8 / 37Corpo docente
In vigore dal 16 ago 1986
I docenti della Scuola, distinti in titolari ed aggiunti, costituiscono il corpo docente.
Gli incarichi possono essere attribuiti a docenti universitari, magistrati e docenti di istituti specializzati, funzionari della pubblica amministrazione e ufficiali delle forze armate e delle forze di polizia nonché ad esperti di singole discipline sia italiani che stranieri.
I docenti titolari sono responsabili della trattazione della materia loro assegnata e curano il coordinamento della relativa attività didattica avvalendosi della collaborazione dei docenti aggiunti.
I docenti aggiunti possono essere anche incaricati dal docente titolare di tenere lezioni, di seguire le esercitazioni e di provvedere alla verifica del profitto dei frequentatori.
Gli incarichi di insegnamento, che sono rinnovabili, sono conferiti annualmente con decreto del Ministro dell'interno su proposta del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza di concerto con i Ministri competenti, sentito il consiglio direttivo della Scuola di cui al successivo .
Le misure dei compensi e dei rimborsi spese per gli incarichi concernenti le attività didattiche e per la partecipazione a commissioni d'esame, sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro; esse, comunque, non possono essere superiori a quelle previste per i docenti della Scuola superiore della pubblica amministrazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-06-11;423#art-rds-8