Art. 7

In vigore dal 28 mag 1986
1. L'utente potrà collegarsi all'elaboratore elettronico del centro elaborazione dati della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione a mezzo di un terminale e di una stampante tecnicamente compatibili con la rete. 2. Il giudizio di compatibilità è di esclusiva competenza della direzione del centro. 3. Le spese di acquisto o locazione del terminale e della stampante nonché quelle di collegamento del terminale con il concentratore e della utilizzazione delle linee di telecomunicazioni sono integralmente a carico dell'utente. 4. I dati richiesti potranno essere acquisiti anche mediante altri supporti meccanografici forniti dall'utente.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-03-13;156#art-7

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Art. 7 Regolamento per l'ammissione all'utenza del servizio di informatica del centro elaborazione dati della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione. — Testo vigente | Portale Normativo