Art. 6
In vigore dal 28 mag 1986
1. La convenzione ha la durata di un anno.
2. In mancanza di disdetta da parte del Ministero dei trasporti, o da parte dell'utente, da darsi non meno di tre mesi prima della scadenza, la convenzione si intenderà tacitamente rinnovata.
3. Le spese della convenzione sono ad esclusivo carico del richiedente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-03-13;156#art-6