Art. 3

In vigore dal 28 mag 1986
1. Il Ministro dei trasporti, o, su delega del Ministro, il direttore generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, provvede alla concessione di cui al precedente articolo mediante la stipulazione di apposita convenzione con il richiedente.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-03-13;156#art-3

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