Art. 4

In vigore dal 28 mag 1986
1. L'utenza del servizio è concessa, valutati in ogni caso i motivi di interesse pubblico e tenuto conto delle disponibilità di collegamenti al momento della concessione, nel seguente ordine di preferenza per categoria: categoria A: aziende di Stato aventi autonomia di bilancio e di gestione; amministrazioni regionali, provinciali, comunali ed enti parastatali, università ed istituti pubblici di istruzione e di ricerca; categoria B: fabbriche costruttrici di veicoli o motori e loro associazioni, associazioni di rivenditori di veicoli o motori, privati cittadini.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-03-13;156#art-4

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