Art. 9

In vigore dal 28 mag 1986
1. Le informazioni non possono essere oggetto di alienazione o di cessione, neppure a titolo gratuito. 2. La riproduzione di documenti desunti dagli archivi elettronici in testi e riviste deve contenere l'indicazione chiara della provenienza dal centro elaborazione dati della motorizzazione civile. 3. La violazione dei divieti di cui ai commi precedenti comporta la revoca della concessione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-03-13;156#art-9

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