Art. 9
In vigore dal 28 mag 1986
1. Le informazioni non possono essere oggetto di alienazione o di cessione, neppure a titolo gratuito.
2. La riproduzione di documenti desunti dagli archivi elettronici in testi e riviste deve contenere l'indicazione chiara della provenienza dal centro elaborazione dati della motorizzazione civile.
3. La violazione dei divieti di cui ai commi precedenti comporta la revoca della concessione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-03-13;156#art-9