Art. 2

In vigore dal 28 mag 1986
1. L'utenza del servizio è concessa dal Ministro dei trasporti su istanza della parte interessata.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-03-13;156#art-2

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Art. 2 Regolamento per l'ammissione all'utenza del servizio di informatica del centro elaborazione dati della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione. — Testo vigente | Portale Normativo