Capo III
Art. 9
Lavoro straordinario
In vigore dal 4 feb 1986
1. Nel contesto delle nuove regole di flessibilità:
lo straordinario non può essere utilizzato come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro, anche per evitare che la riduzione di orario si risolva in un puro effetto di monetizzazione;
nelle situazioni nelle quali l'offerta di lavoro ordinario è insufficiente per una fase prolungata, si ricorre a processi di mobilità, al lavoro a tempo parziale e/o a termine;
nei casi in cui lo straordinario è comunque elemento indispensabile, si effettuerà tendenzialmente una compensazione in termini di ore libere cumulabili entro un certo arco di tempo.
2. I predetti criteri non escludono l'effettuazione di straordinario entro i limiti massimi definiti negli accordi di comparto. Ad ogni modo la sua effettuazione deve essere oggetto di verifica periodica, per costatarne la congruenza con i criteri generali che debbono regolarlo, e con una programmazione del lavoro per obiettivi che utilizzi tutti gli strumenti ordinari previsti dai nuovi accordi (flessibilizzazione, turni, mobilità, tempo parziale, restituzione in tempo libero).
3. Sono fatte salve le attività di diretta ed immediata collaborazione con gli organi istituzionali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-02-01;13#art-9