Capo II

Art. 4

Regimi di lavoro a tempo parziale

In vigore dal 4 feb 1986
1. Con apposito emendamento al disegno di legge governativo sul rapporto di lavoro a tempo parziale nel pubblico impiego, sarà prevista una piena utilizzazione della contrattazione per la individuazione dei profili professionali per i quali è ammesso il regime a tempo parziale e dei relativi contingenti entro i limiti massimi indicati dalla norma; sarà esaminata altresì la possibilità di attenuare la portata delle norme sulla incompatibilità. 2. Negli accordi di comparto sarà riservata un'ampia quota del turn-over dei prossimi tre anni per rapporti di lavoro a tempo parziale nel pubblico impiego nei limiti della quota massima prevista dal disegno di legge di cui al precedente primo comma.
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Regimi di lavoro a tempo parziale (Art. 4 Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo intercompartimentale, di cui all'art. 12 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, relativo al triennio 1985-87.) — Testo vigente | Portale Normativo