Capo III
Art. 8
Articolazione degli orari
In vigore dal 4 feb 1986
1. Per l'attuazione dei principi contenuti nell'articolo precedente, gli accordi di comparto definiranno modalità dettagliate di articolazione dell'orario di lavoro secondo i criteri seguenti:
a) utilizzazione in maniera programmata di tutti gli istituti che rendano concreta una gestione flessibile e mirata dell'organizzazione dei servizi, della dinamica degli organici e dei carichi di lavoro (flessibilità e articolazione giornaliera, turnazione, reperibilità, tempo parziale, tempo determinato). I diversi sistemi di articolazione dell'orario di lavoro possono anche coesistere;
b) limitazione del ricorso al lavoro straordinario ai casi assolutamente eccezionali per periodi predeterminati e in base ai carichi di lavoro facendo anche ricorso alla programmazione di calendari di lavoro plurisettimanali e annuali con orari superiori, e inferiori alle 36 ore settimanali, nel rispetto delle modalità e del monte ore definito a livello di comparto;
e) presenza in servizio di tutto il personale contemporaneamente e per un congruo numero di ore nelle attività lavorative in cui sia possibile e sia concordata l'adozione del sistema dell'orario flessibile giornaliero; i periodi di completamento dell'orario dovranno essere programmati con modalità da precisare nella contrattazione decentrata;
d) individuazione dei settori nei quali il lavoro possa essere effettuato per turni, determinando il numero massimo di turni notturni consentibili nell'arco del mese ed effettuabili da ciascun operatore; sono fatte salve le esigenze imprevedibili ed eccezionali o quelle derivanti da calamità e da eventi naturali;
e) modalità di ricorso al rapporto di lavoro a tempo parziale garantendo la volontarietà, la reversibilità, la sua articolazione, in rapporto alle esigenze organizzative e a quelle dei lavoratori e alle funzioni esercitate ed individuando il contingente massimo consentito di trasformazione di rapporti di lavoro a tempo pieno in rapporti a tempo parziale nell'ambito della previsione legislativa.
2. La programmazione delle modalità organizzative per l'articolazione dell'orario di lavoro e di servizio - ivi comprese le incentivazioni economiche - sarà definita in sede di contrattazione di comparto e decentrata secondo le previsioni dell' della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-02-01;13#art-8