Capo III

Art. 7

Orario di lavoro

In vigore dal 4 feb 1986
1. In tutti i settori, si provvederà a una graduale riduzione dell'orario settimanale di lavoro, fino al raggiungimento delle 36 ore settimanali effettivamente prestate, eliminando ogni forma di tolleranza tale riduzione non potrà essere comunque superiore a 2 ore settimanali. 2. Gli accordi di comparto definiranno tempi e modalità per l'attuazione di tale obiettivo, che dovrà essere raggiunto gradualmente il 31 dicembre 1987. 3. Nell'ambito delle modalità organizzative di svolgimento e di durata dell'orario di servizio del settore di appartenenza, gli accordi di comparto definiranno l'articolazione dell'orario di lavoro e la sua distribuzione, nel rispetto dell'orario massimo giornaliero stabilito per legge e tenendo conto delle esigenze dell'utenza. 4. L'orario di lavoro va accertato mediante controlli di tipo automatico e obiettivo anche saltuari. Gli accordi di comparto prevederanno tempi e modalità per il recupero di ritardi e permessi per motivi personali, entro un breve termine rispetto al periodo al quale si riferiscono. 5. La programmazione dell'orario di servizio e la articolazione dell'orario di lavoro saranno regolamentate in sede di contrattazione di comparto e decentrata, secondo criteri che tengano conto: della migliore efficienza e produttività delle pubbliche amministrazioni; della più efficace erogazione dei servizi a favore dei cittadini; del rispetto dei carichi di lavoro e dei riflessi sugli organici; dell'ampliamento dell'arco temporale della fruibilità dei servizi con il ricorso preferenziale ad articolazioni degli orari connessi con la natura delle prestazioni e con le caratteristiche funzionali dei servizi che possono richiedere orari diversi e anche più prolungati. 6. Gli accordi di comparto e decentrati, sempre in relazione alla natura delle prestazioni e agli altri criteri precedentemente indicati, determineranno per ciascun ufficio l'arco della fruibilità giornaliera dei servizi da parte dei cittadini: individuando in forma articolata l'orario pomeridiano di apertura, che si estenderà, a titolo di riferimento, fino alle ore 18, fatta salva la possibilità di anticipare o posticipare il suddetto orario per alcuni settori da individuare nella contrattazione di comparto e decentrata, sulla base di riscontri obiettivi dell'effettiva esigenza della utenza; definendo le attività a ciclo continuo e quelle che si protraggono oltre le ore 18. Le prestazioni per turni saranno opportunamente programmate. 7. A livello di contrattazione di comparto e decentrata verranno posti in essere tutti gli strumenti negoziali necessari: all'attuazione della programmazione dell'orario di servizio; all'articolazione dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale; alle modalità di riscontro della congruità tra scelte operate e miglioramento della qualità del servizio.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-02-01;13#art-7

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Orario di lavoro (Art. 7 Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo intercompartimentale, di cui all'art. 12 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, relativo al triennio 1985-87.) — Testo vigente | Portale Normativo