Art. 4 · Regimi di lavoro a tempo parziale
Capo II

Art. 4

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Regimi di lavoro a tempo parziale

In vigore dal 4 feb 1986
1. Con apposito emendamento al disegno di legge governativo sul rapporto di lavoro a tempo parziale nel pubblico impiego, sarà prevista una piena utilizzazione della contrattazione per la individuazione dei profili professionali per i quali è ammesso il regime a tempo parziale e dei relativi contingenti entro i limiti massimi indicati dalla norma; sarà esaminata altresì la possibilità di attenuare la portata delle norme sulla incompatibilità. 2. Negli accordi di comparto sarà riservata un'ampia quota del turn-over dei prossimi tre anni per rapporti di lavoro a tempo parziale nel pubblico impiego nei limiti della quota massima prevista dal disegno di legge di cui al precedente primo comma.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-02-01;13#art-4