Capo III

Art. 11

Permessi

In vigore dal 4 feb 1986
1. Al dipendente possono essere concessi, per particolari e non rinviabili esigenze personali, a domanda e su valutazione del dirigente dell'ufficio, brevi permessi di durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero; eventuali impreviste protrazioni della durata del permesso concesso seguono la disciplina dei commi successivi e vanno calcolati nel monte ore complessivo di cui al penultimo comma del presente articolo. 2. Entro breve termine rispetto al periodo al quale si riferiscono il dipendente è tenuto a recuperare integralmente e in base alle esigenze di servizio in un'unica o più soluzione le ore non lavorate corrispondenti a quelle dei permessi di cui al precedente comma. 3. Nei casi in cui, per eccezionali motivi, non sia stato possibile effettuare i recuperi, l'amministrazione provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante al dipendente per il numero di ore non recuperate. 4. I permessi complessivamente concessi non possono eccedere 36 ore nel corso dell'anno. 5. Le modalità di fruizione dei permessi saranno definite in sede di contrattazione di comparto e decentrata.
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Permessi (Art. 11 Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo intercompartimentale, di cui all'art. 12 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, relativo al triennio 1985-87.) — Testo vigente | Portale Normativo