Capo III
Art. 11
Permessi
In vigore dal 4 feb 1986
1. Al dipendente possono essere concessi, per particolari e non rinviabili esigenze personali, a domanda e su valutazione del dirigente dell'ufficio, brevi permessi di durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero; eventuali impreviste protrazioni della durata del permesso concesso seguono la disciplina dei commi successivi e vanno calcolati nel monte ore complessivo di cui al penultimo comma del presente articolo.
2. Entro breve termine rispetto al periodo al quale si riferiscono il dipendente è tenuto a recuperare integralmente e in base alle esigenze di servizio in un'unica o più soluzione le ore non lavorate corrispondenti a quelle dei permessi di cui al precedente comma.
3. Nei casi in cui, per eccezionali motivi, non sia stato possibile effettuare i recuperi, l'amministrazione provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante al dipendente per il numero di ore non recuperate.
4. I permessi complessivamente concessi non possono eccedere 36 ore nel corso dell'anno.
5. Le modalità di fruizione dei permessi saranno definite in sede di contrattazione di comparto e decentrata.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-02-01;13#art-11