Art. 7

In vigore dal 1 gen 1986
Per gli impianti supplementari ed accessori, di cui all'art. 284 del codice postale e delle telecomunicazioni, installati dalla società concessionaria, sono dovuti dall'abbonato i canoni di manutenzione e noleggio nonché i contributi nella misura indicata sulla tabella E.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1985-12-28;793#art-7

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