Art. 3

In vigore dal 1 gen 1986
I canoni di abbonamento al servizio telefonico per ciascun collegamento alla centrale di competenza, equipaggiato di apparecchio telefonico di tipo normale o di organo di sezionamento, sono stabiliti nella misura indicata nella tabella A. Per gli abbonamenti di cui al secondo comma del precedente i canoni di cui alla tabella A si applicano nella misura di un terzo per ogni periodo di dieci giorni o frazione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1985-12-28;793#art-3

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