Art. 5
In vigore dal 1 gen 1986
Per i nuovi impianti e per i traslochi sono dovuti i contributi a fondo perduto nella misura indicata nella tabella B.
I contributi di spesa per le operazioni effettuate a richiesta dell'utente sono stabiliti nella misura indicata nella tabella C.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1985-12-28;793#art-5