Art. 6
In vigore dal 1 gen 1986
Il canone di abbonamento per ciascun apparecchio in derivazione interna è stabilito nella misura indicata nella tabella D.
Nessun canone di abbonamento è dovuto per gli apparecchi interni non utilizzabili per effettuare comunicazioni con la rete pubblica.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1985-12-28;793#art-6