Art. 2
In vigore dal 1 gen 1986
L'abbonamento al servizio telefonico su rete pubblica a commutazione è ammesso di norma per un periodo di durata non inferiore ad un anno.
Tuttavia, compatibilmente con le disponibilità degli impianti, l'abbonamento di cui al comma precedente può essere consentito per periodi di durata inferiore a novanta giorni in occasione di fiere, mostre, esposizioni, congressi, manifestazioni sportive, per le necessità degli organi di informazione e per altre esigenze di pubblica utilità.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1985-12-28;793#art-2