Art. 8
In vigore dal 1 gen 1986
Per gli impianti interni, supplementari ed accessori, di cui all'art. 285 del codice postale e delle telecomunicazioni, di proprietà degli, abbonati o presi a nolo da installatori privati e per quelli di proprietà della società concessionaria, non compresi nel precedente , i canoni di manutenzione dovuti dall'abbonato, per le prestazioni del personale della società stessa, sono fissati nella misura indicata nella tabella F.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1985-12-28;793#art-8