Art. 4
Accordi decentrati
In vigore dal 16 giu 1985
Al personale destinatario del presente decreto si applica, in materia di accordi decentrati, la stessa disciplina prevista per il personale statale ministeriale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1985-04-03;217#art-4