Art. 3

Scaglionamento dei benefici

In vigore dal 16 giu 1985
1. Il beneficio contrattuale di cui al presente decreto si determina per differenza tra il nuovo stipendio calcolato ai sensi del precedente e lo stipendio in godimento alla data del 31 dicembre 1982. 2. L'importo del beneficio annuo, come sopra determinato, rapportato a mese, viene corrisposto dal 1 gennaio 1983 secondo le seguenti decorrenze e corrispondenti percentuali: dal 1 gennaio 1983: 35 per cento; dal 1 gennaio 1984: 70 per cento; dal 1 gennaio 1985: 100 per cento. 3. Le classi o gli scatti maturati tra il 1 gennaio 1983 ed il 31 dicembre 1984 verranno corrisposti per intero. 4. Al personale assunto tra il 1 gennaio 1983 ed il 31 dicembre 1984 è attribuito lo stipendio iniziale previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 1982, n. 905, maggiorato della differenza di livello tra il precedente trattamento iniziale ed il nuovo, ridotta alle percentuali di cui al secondo comma del presente articolo.
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