Art. 2
Stipendi
In vigore dal 16 giu 1985
1. In attesa del riordino degli enti di ricerca di cui al terzo comma dell' della legge 11 luglio 1980, n. 312, ai primi ricercatori ed ai ricercatori e sperimentatori che beneficiano del trattamento economico previsto per i primi ricercatori ai sensi dell'art. 156 della citata legge, spetta lo stipendio base degli assistenti universitari del ruolo ad esaurimento, attualmente fissato dal secondo e terzo comma dell' del decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571, in L. 9.155.300 annue lorde, e relativa progressione economica, maggiorati del 45 per cento. Agli altri ricercatori e sperimentatori compete lo stipendio suddetto maggiorato del 15 per cento. Tale stipendio si sviluppa in classi biennali del 6 per cento, fino all'attribuzione della citata maggiorazione del 45 per cento, la quale decorrerà dalla data di conseguimento dell'anzianità di servizio che, nelle forme previste dagli ordinamenti precedenti alla legge 11 luglio 1980, n. 312, avrebbe dato titolo, in favore dei ricercatori dell'istituto superiore di sanità, all'attribuzione del parametro più elevato.
2. La determinazione del nuovo stipendio viene effettuata sulla base delle classi e scatti di stipendio in godimento al 31 dicembre 1982.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1985-04-03;217#art-2