Art. 7
Copertura finanziaria
In vigore dal 16 giu 1985
1. L'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in complessive lire 5.768 milioni per gli anni 1983, 1984 e 1985, fa carico per lire 3.369 milioni al capitolo 1015 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno 1985, per lire 382 milioni al capitolo 2501 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per lo stesso anno finanziario e per lire 2.017 milioni al capitolo 4501 dello stato di previsione del Ministero della sanità per il citato anno finanziario.
2. L'onere per gli anni 1986 e 1987, valutato per ciascuno di essi in lire 2.815 milioni, fa carico alla proiezione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 1985-87, ai citati capitoli 1015 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste (lire 1.644 milioni), 2501 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (lire 186 milioni) e 4501 dello stato di previsione del Ministero della sanità (lire 985 milioni) per l'anno finanziario 1985.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 3 aprile 1985
PERTINI
CRAXI, Presidente del Consiglio dei
Ministri
GASPARI, Ministro per la funzione
pubblica
GORIA, Ministro del tesoro
ROMITA, Ministro del bilancio e della
programmazione economica
DE MICHELIS, Ministro del lavoro e
della previdenza sociale
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 maggio 1985
Atti di governo, registro n. 55, foglio n. 7
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1985-04-03;217#art-7