Art. 1

Area di applicazione e durata

In vigore dal 16 giu 1985
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione; Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312; Vista la legge 19 marzo 1983, n. 93; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 1982, n. 905, concernente i miglioramenti economici al personale della ricerca e sperimentazione dello Stato; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571, concernente i miglioramenti economici al personale non docente delle Università; Vista la legge 22 dicembre 1984, n. 887, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1985); Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 gennaio 1985, con la quale è stata autorizzata, previa verifica delle compatibilità finanziarie, la sottoscrizione dell'accordo raggiunto il 20 dicembre 1984, relativamente al triennio 1982-1984, tra la delegazione governativa e le organizzazioni sindacali di categoria in rappresentanza del personale statale delle ricerche; Ritenuto di dover recepire la disciplina risultante dall'accordo predetto e di dover procedere alla emanazione della stessa; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 marzo 1985, ai sensi dell', ultimo comma, della legge 29 marzo 1983, n. 93; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale; EMANA il seguente decreto: . Area di applicazione e durata 1. Il presente decreto si applica ai ricercatori, primi ricercatori e sperimentatori di cui al terzo comma dell' della legge 11 luglio 1980, n. 312. 2. La decorrenza degli effetti economici è fissata al 1° gennaio 1983 con protrazione fino al 30 giugno 1985, ferma restando la decorrenza giuridica dal 1° gennaio 1982.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1985-04-03;217#art-1

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