Art. 4 · Accordi decentrati

Art. 4

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Accordi decentrati

In vigore dal 16 giu 1985
Al personale destinatario del presente decreto si applica, in materia di accordi decentrati, la stessa disciplina prevista per il personale statale ministeriale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1985-04-03;217#art-4