Statuto regolamento A.I.M.A.›Titolo V
Art. 31
Esecuzione dei lavori in economia
In vigore dal 13 mar 1985
I lavori in economia possono essere eseguiti:
A) in amministrazione diretta, con materiali, utensili e mezzi propri o appositamente noleggiati e con personale dell'Azienda;
B) a cottimo fiduciario mediante affidamento ad imprese o persone di note capacità ed idoneità, previa acquisizione di preventivi o progetti contenenti le condizioni di esecuzione dei lavori, i relativi prezzi, le modalità di pagamento, le penalità da applicare in caso di mancata o ritardata esecuzione ed ogni altra condizione ritenuta utile dall'A.I.M.A.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1985-02-14;30#art-sra-31