Art. 31 · Esecuzione dei lavori in economia
Statuto regolamento A.I.M.A.Titolo V

Art. 31

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Esecuzione dei lavori in economia

In vigore dal 13 mar 1985
I lavori in economia possono essere eseguiti: A) in amministrazione diretta, con materiali, utensili e mezzi propri o appositamente noleggiati e con personale dell'Azienda; B) a cottimo fiduciario mediante affidamento ad imprese o persone di note capacità ed idoneità, previa acquisizione di preventivi o progetti contenenti le condizioni di esecuzione dei lavori, i relativi prezzi, le modalità di pagamento, le penalità da applicare in caso di mancata o ritardata esecuzione ed ogni altra condizione ritenuta utile dall'A.I.M.A.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1985-02-14;30#art-sra-31