Statuto regolamento A.I.M.A.Titolo VI

Art. 34

Ufficio di ragioneria

In vigore dal 13 mar 1985
È istituito ai sensi dell' della legge 14 agosto 1982, n. 610, un ufficio di ragioneria al quale è demandato il riscontro sulla regolarità dei documenti relativi alle spese, mediante il controllo preventivo interno di legittimità e regolarità delle spese e la vigilanza sulla riscossione delle entrate. A detto ufficio sono demandati i seguenti compiti: 1) tenuta delle scritture cronologiche e sistematiche necessarie affinché risultino gli effetti degli atti amministrativi, sia in relazione alle entrate, alle spese ed al movimento di cassa, sia in relazione alla consistenza patrimoniale ed alle sue variazioni; 2) contabilizzazione, sulla base del principio del bilancio di cassa, delle entrate e delle spese per l'attuazione degli interventi disposti dalla C.E.E. e compilazione del relativo conto consuntivo, in conformità alla normativa comunitaria; 3) predisposizione, sulla base degli elementi forniti dagli uffici, dello schema del bilancio di previsione e compilazione, sulla scorta delle proprie scritture, del conto consuntivo; 4) vigilanza sui servizi di cassa e di economato ed in genere sulla regolarità della gestione relativa al patrimonio ed al bilancio dell'Azienda, anche a mezzo di ispezioni e verifiche autorizzate dal direttore generale dell'Azienda; 5) accertamento della regolarità degli addebiti e degli accrediti nei riguardi di terzi; 6) accertamento, nell'ambito delle proprie attribuzioni, dell'osservanza di tutte le norme che regolano la gestione dell'Azienda. Per le spese fisse quali assegni al personale, fitti, canoni passivi, ecc., l'ufficio di ragioneria registra l'impegno, nelle proprie scritture, del totale delle spese annue all'inizio dell'esercizio, calcolato sulla base della consistenza del personale, degli immobili in fitto, ecc., al 1 gennaio. Tale impegno sarà via via modificato, per quanto riguarda il personale in rapporto alle variazioni che esso subisce e che l'ufficio competente comunica tempestivamente all'ufficio di ragioneria e, per le altre spese, in relazione agli atti e contratti successivi modificanti la situazione precedente. Sugli atti che non siano ritenuti regolari dall'ufficio di ragioneria, il direttore generale riferisce al presidente per l'adozione dei conseguenti provvedimenti, salvo ratifica del consiglio di amministrazione. Nei casi di necessità e di urgenza il presidente può ordinare che l'atto abbia corso, salvo ratifica del consiglio di amministrazione nella prima riunione successiva. Dell'ordine è data notizia all'ufficio di ragioneria. L'ordine non può essere dato quando si tratti di spesa che ecceda la somma stanziata nel relativo capitolo di bilancio, o che sia da imputare ad un capitolo diverso da quello indicato, oppure che sia riferibile ai residui anziché alla competenza, o a questa piuttosto che a quelli.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1985-02-14;30#art-sra-34

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