Statuto regolamento A.I.M.A.›Titolo III›Capo I
Art. 11
Direttore generale
In vigore dal 13 mar 1985
Al direttore generale dell'Azienda è affidata l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e del presidente e la gestione amministrativa dell'Azienda.
Il direttore generale:
1) è preposto al complesso degli uffici e ne coordina l'attività, impartisce ad essi le direttive vagliandone l'attuazione, adotta i provvedimenti necessari al miglior funzionamento dei vari uffici e fa le opportune proposte per la loro utilizzazione al consiglio di amministrazione;
2) sovraintendente al personale, provvede alla destinazione del personale stesso e ne può disporre l'assegnazione ad altro ufficio, ordina ispezioni, indagini ed accertamenti;
3) propone al consiglio di amministrazione la nomina del cassiere e del consegnatario;
4) propone al consiglio di amministrazione la cancellazione dagli inventari dei beni mobili pei fuori uso, perdita e cessione o altri motivi nei limiti di valore di cui al precedente ;
5) esercita ogni altro compito che gli sia attribuito dal consiglio di amministrazione o, per delega, dal presidente;
6) formula le previsioni mensili e trimestrali da trasmettere al Ministero dell'agricoltura in attuazione della normativa C.E.E.;
7) partecipa alle adunanze del consiglio di amministrazione senza diritto di voto.
In caso di assenza o impedimento, il direttore generale è sostituito dal dirigente superiore più anziano in grado che ne assume tutte le funzioni, comprese quelle delegate, salvo diversa determinazione dell'organo delegante.
Alla direzione degli uffici che curano gli interventi nel settore del tabacco è preposto il funzionario dell'A.I.M.A. avente qualifica di dirigente superiore designato dal consiglio di amministrazione su proposta del direttore generale dell'Azienda.
Il direttore degli uffici di cui al precedente comma svolge, limitatamente alle attività degli uffici stessi, le funzioni del direttore generale dell'Azienda, salve le funzioni di coordinamento e quelle concernenti il personale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1985-02-14;30#art-sra-11