Statuto regolamento A.I.M.A.›Titolo II›Capo I
Art. 7
Collegio dei revisori dei conti
In vigore dal 13 mar 1985
Il collegio dei revisori dei conti esercita il controllo amministrativo-contabile sugli atti di amministrazione dell'Azienda e verifica la legittimità e la regolarità dell'attività, nonché l'osservanza delle disposizioni di legge e del presente statuto-regolamento, e per gli atti relativi all'attuazione degli interventi disposti dalla C.E.E. accerta la conformità degli stessi ai tempi ed alle modalità stabiliti dalla normativa comunitaria.
Il collegio dei revisori dei conti ha diritto di assistere alle sedute del consiglio di amministrazione.
Il collegio riferisce almeno semestralmente al presidente dell'Azienda ed al Ministro del tesoro sull'attività di controllo concernente l'attività dell'Azienda.
I revisori non possono far parte di commissioni o comitati comunque istituiti nell'ambito dell'Azienda, nè ricevere incarichi di studio o di consulenza.
In particolare il collegio dei revisori esercita le seguenti funzioni:
1) esamina il bilancio di previsione ed il conto consuntivo da trasmettere al Ministro dell'agricoltura e delle foreste ed al Ministro del tesoro unitamente alle proprie relazioni contenenti, fra l'altro, per il bilancio di previsione le valutazioni in ordine all'attendibilità delle entrate ed alla congruità delle spese e per il conto consuntivo, l'attestazione sulla corrispondenza delle risultanze di bilancio alle scritture contabili nonché le valutazioni in ordine alla regolarità ed economicità della gestione;
2) esegue almeno una volta ogni trimestre una verifica improvvisa alla cassa ed ai valori dell'A.I.M.A. o da questa ricevuti in pegno, cauzione o custodia ed alle scritture del cassiere; analoga verifica effettua nel caso di cambiamento di cassiere. Le verifiche effettuate devono constare da apposito verbale;
3) può in qualsiasi momento effettuare ispezioni e controlli, chiedere notizie sull'andamento della gestione e sui singoli relativi atti dei quali può prendere visione ed acquisire copia. Tali atti sono svolti anche individualmente dai membri del collegio;
4) esprime il parere sulla inesigibilità dei crediti.
Ciascun membro del collegio può assistere alle sedute delle commissioni per lo svolgimento delle gare.
Si avvale, per l'espletamento dei suoi compiti dell'apposito ufficio di revisione, previsto nell'ordinamento dei servizi allegato al presente statuto-regolamento, cui sono addetti un dipendente di livello VIII, due dipendenti di livello VI e due dipendenti di livello IV, del ruolo amministrativo dell'A.I.M.A.
Ai fini del controllo amministrativo-contabile di competenza del collegio, in luogo di quello previsto dall' del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1973, n. 532, gli enti incaricati del servizio di determinazione e liquidazione degli aiuti ai sensi dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 532 e del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1974, n. 727, sono obbligati a conservare presso i propri uffici i relativi atti corredati della connessa documentazione giustificativa, in conformità delle disposizioni impartite dall'A.I.M.A.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1985-02-14;30#art-sra-7