Statuto regolamento A.I.M.A.Titolo VIICapo I

Art. 36

Stato giuridico del personale

In vigore dal 13 mar 1985
Al personale dell'Azienda si applica l'ordinamento e lo stato giuridico previsti per i dipendenti civili dello Stato di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modifiche e integrazioni. Ai dirigenti dell'Azienda si applica l'ordinamento e lo stato giuridico previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni e integrazioni. I ruoli, le qualifiche e le relative dotazioni organiche sono stabiliti nelle tabelle a) e b) allegate alla legge 14 agosto 1982, n. 610. Il personale dell'Azienda, escluso quello della dirigenza, è classificato in qualifiche funzionali, identificate in rapporto ai profili professionali ai sensi dell' della legge 29 marzo 1983, n. 93, ad ognuna di esse corrisponde il livello retributivo stabilito dagli accordi contrattuali nazionali di cui all' della legge 29 marzo 1983, n. 93. Gli impiegati delle carriere direttive che nelle amministrazioni di provenienza avevano conseguito la qualifica di ispettore generale o di direttore di divisione ad esaurimento conservano detta qualifica.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1985-02-14;30#art-sra-36

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