Statuto regolamento A.I.M.A.›Titolo VI
Art. 35
Ufficio ispettivo
In vigore dal 13 mar 1985
È istituito, ai sensi dell', ultimo comma, della legge 14 agosto 1982, n. 610, un ufficio ispettivo per la vigilanza sulle attività da chiunque svolte per conto dell'Azienda, sulle gestioni tenute dagli enti assuntori dei servizi dell'Azienda medesima nonché sulle operazioni e gli adempimenti eseguiti o da eseguire nei confronti dell'A.I.M.A. in connessione ai compiti demandatile.
L'ufficio ispettivo, pertanto, provvede a:
1) richiedere agli uffici dell'Azienda o acquisire gli elementi, documenti e notizie che ritenga utili e necessari allo svolgimento del suo compito;
2) eseguire accertamenti e verifiche in relazione alla regolarità delle gestioni e dell'esecuzione delle attività e dei compiti di cui al precedente comma;
3) riferire almeno mensilmente al direttore generale dell'A.I.M.A. sull'attività svolta;
4) proporre al direttore generale dell'A.I.M.A. i provvedimenti da adottare a seguito delle risultanze dell'attività svolta.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1985-02-14;30#art-sra-35