Statuto regolamento A.I.M.A.Titolo V

Art. 27

Collaudo dei lavori e delle forniture

In vigore dal 13 mar 1985
Tutti i lavori e le forniture sono soggette a collaudo, anche in corso d'opera, secondo le norme stabilite dal contratto o dal capitolato. Il collaudo è eseguito di norma da dipendenti dell'Azienda ovvero, ove indispensabile, da estranei, tutti nominati dal consiglio di amministrazione, purchè in possesso della competenza tecnica che la natura della prestazione richiede. Se l'importo dei lavori o delle forniture non supera rispettivamente la somma di 500 milioni e 250 milioni l'atto formale del collaudo può essere sostituito da un certificato di regolare esecuzione rilasciato da un dipendente dell'Azienda nominato ai sensi del precedente comma. Per le prestazioni di servizi, il collaudo è sostituito dall'accertamento, anche periodico, dell'esatto adempimento delle prestazioni contrattuali, da effettuarsi dal dipendente all'uopo nominato ai sensi del terzo comma.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1985-02-14;30#art-sra-27

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Collaudo dei lavori e delle forniture (Art. 27 Approvazione dello statuto-regolamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.).) — Testo vigente | Portale Normativo