Statuto regolamento A.I.M.A.Titolo V

Art. 25

Trattativa privata

In vigore dal 13 mar 1985
Il ricorso alla trattativa privata è ammesso: 1) quando, per qualsiasi motivo, la pubblica gara non sia stata aggiudicata; 2) per l'acquisto di beni che una sola ditta può fornire con i requisiti tecnici richiesti; 3) quando l'urgenza degli acquisti, delle vendite, dei lavori e delle forniture di beni o servizi - dovuta a circostanze imprevedibili ovvero alla necessità di far eseguire le prestazioni a spese e a rischio degli imprenditori inadempienti - non consenta l'indugio della pubblica gara; 4) per l'affidamento di studi, ricerche e sperimentazioni a persone o ditte aventi alta competenza tecnica o scientifica; 5) per l'affidamento al medesimo contraente di forniture destinate al completamento, al rinnovo parziale o all'ampliamento di quelle esistenti, qualora il ricorso ad altri fornitori costringesse l'A.I.M.A. ad acquistare materiale di tecnica differente il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbe notevoli difficoltà o incompatibilità tecniche; 6) quando trattasi di contratti di importo non superiore a L. 50.000.000, con l'esclusione dei casi in cui detti contratti rappresentino ripetizione, frazionamento o completamento di forniture o servizi. Nei casi indicati ai precedenti punti 1), 3) e 6), devono essere interpellate più imprese e, comunque, in numero non inferiore a tre. I contratti di cui al punto 3) devono essere preceduti dal parere di congruità di apposita commissione nominata dal consiglio di amministrazione. I motivi per i quali si è ricorso alla trattativa privata devono risultare nella deliberazione di cui all'.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1985-02-14;30#art-sra-25

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