Capo II

Art. 6

In vigore dal 18 lug 1984
La graduatoria di merito dei concorrenti dichiarati idonei è formata in base alla somma dei punti riportati nella valutazione dei titoli e del voto riportato nella prova orale. A parità di merito saranno osservate le norme di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive aggiunte. La graduatoria è approvata con decreto ministeriale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-05-21;282#art-6

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