Capo II
Art. 6
6 / 14In vigore dal 18 lug 1984
La graduatoria di merito dei concorrenti dichiarati idonei è formata in base alla somma dei punti riportati nella valutazione dei titoli e del voto riportato nella prova orale.
A parità di merito saranno osservate le norme di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive aggiunte.
La graduatoria è approvata con decreto ministeriale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-05-21;282#art-6