Capo II

Art. 7

In vigore dal 18 lug 1984
I vincitori del concorso vengono nominati sottotenenti in servizio permanente effettivo e sono ammessi alla frequenza del corso previsto dal penultimo comma dell' del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 1982, n. 873.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-05-21;282#art-7

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Art. 7 Modalita' di svolgimento dei concorsi straordinari per il reclutamento di ufficiali e sottufficiali della Guardia di finanza, previsti dall'art. 8 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 1982, n. 873. — Testo vigente | Portale Normativo