Capo II
Art. 5
In vigore dal 18 lug 1984
Gli esami di concorso consistono in una prova orale in materia di legislazione tributaria e servizio del Corpo, nei limiti del programma che verrà indicato nel bando di concorso.
Il punteggio massimo conferibile in detta prova è di 30/60 e si ottiene sommando i punti attribuiti dai singoli componenti la sottocommissione di cui alla lettera d) del precedente .
Ogni componente la sottocommissione può attribuire a ciascun candidato un punteggio massimo di 10/60.
Superano la prova coloro che riportano almeno il voto di 15/60.
Sono dichiarati idonei i concorrenti che siano stati riconosciuti in possesso dell'attitudine fisio-psichica al servizio incondizionato nella Guardia di finanza, in qualità di ufficiali in servizio permanente effettivo, e che abbiano superato la prova orale.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-05-21;282#art-5