Capo III

Art. 8

In vigore dal 18 lug 1984
Al concorso di cui all', punto 2), possono partecipare gli appuntati in servizio continuativo del Corpo della guardia di finanza che: a) abbiano compiuto il 35° anno di età; b) non siano stati comunque rinviati dal corso allievi sottufficiali del Corpo della guardia di finanza; c) abbiano riportato nell'ultimo quinquennio di servizio la qualifica di "eccellente" o giudizi equivalenti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-05-21;282#art-8

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Art. 8 Modalita' di svolgimento dei concorsi straordinari per il reclutamento di ufficiali e sottufficiali della Guardia di finanza, previsti dall'art. 8 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 1982, n. 873. — Testo vigente | Portale Normativo