Capo II
Art. 2
In vigore dal 18 lug 1984
Possono partecipare al concorso gli ufficiali di complemento di età non superiore ad anni 30 che abbiano prestato o stiano prestando servizio di prima nomina nella Guardia di finanza che:
siano riconosciuti meritevoli di parteciparvi per qualità morali e di carattere e per precedenti disciplinari e di servizio;
non si trovino nella condizione di inidonei all'avanzamento nel congedo;
abbiano mantenuto buona condotta civile e morale.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-05-21;282#art-2