Art. 8

In vigore dal 3 mag 1984
Dopo l'art. 85 del testo unico delle leggi sul debito pubblico è aggiunto il seguente articolo 85-bis: "Art. 85-bis - Imposte sui redditi (D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 31). - Sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dall'imposta locale sui redditi gli interessi, i premi e gli altri frutti dei titoli di debito pubblico".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-03-15;74#art-8

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