Art. 3

In vigore dal 3 mag 1984
L'art. 28 del testo unico delle leggi sul debito pubblico è sostituito dal seguente: "Art. 28 - Rimborso di titoli e pagamento di premi (T.U. 14 febbraio 1963, n. 1343, art. 28; legge 6 agosto 1966, n. 651, ). Il rimborso del capitale dei titoli ed il pagamento dei premi si eseguono: a) per i titoli al portatore, su semplice richiesta degli esibitori di essi; b) per i titoli nominativi, su domanda a firma autenticata del titolare o del suo avente causa e su deposito dei titoli stessi. Si prescinde dall'autenticazione della firma sulla domanda, quando il titolare o i suoi aventi causa dichiarino di voler intervenire personalmente alla riscossione del capitale o dell'importo del premio".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-03-15;74#art-3

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