Art. 5

In vigore dal 3 mag 1984
L'art. 35 del testo unico delle leggi sul debito pubblico è sostituito dal seguente: "Art. 35 - Operazioni a mezzo di istituti di credito (T.U. 14 febbraio 1963, n. 1343, art. 35; legge 6 agosto 1966, n. 651, ). - Le operazioni di tramutamento in titoli al portatore, di trasferimento o di rimborso, relative a titoli intestati a persone fisiche capaci e liberi da ipoteche o altri vincoli, se richieste dall'istituto di emissione o da una delle aziende di credito di cui al seguente articolo, possono aver luogo in base a semplice dichiarazione datata e sottoscritta dal titolare. Le agevolazioni di cui al precedente comma si applicano anche alle dette operazioni relative a titoli intestati a persone fisiche capaci e vincolati di usufrutto a favore di persone fisiche capaci, nonché a quelle relative a titoli intestati a minori, quando dal titolo stesso o da apposita documentazione, risulti la raggiunta maggiore età di essi. Non occorre che la firma del titolare nella dichiarazione e quelle dei rappresentanti dell'istituto o della azienda nella domanda siano autenticate".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-03-15;74#art-5

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