Art. 9

In vigore dal 3 mag 1984
L'art. 86 del testo unico delle leggi sul debito pubblico è sostituito dal seguente: "Art. 86 - Imposta di bollo (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, tabella allegato B, , modificato dall'art. 28 del D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955). - Sono esenti in modo assoluto dall'imposta di bollo i titoli di debito pubblico e relative quietanze, le domande per operazioni comunque relative al debito pubblico e i documenti esibiti a corredo delle domande stesse".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-03-15;74#art-9

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