Art. 7
In vigore dal 3 mag 1984
L'art. 61 del testo unico delle leggi sul debito pubblico è sostituito dal seguente:
"Art. 61 - Giurisdizione esclusiva del tribunale amministrativo regionale (T.U. 14 febbraio 1963, n. 1343, art. 61; legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ).- Per le controversie tra lo Stato e i suoi creditori riguardanti l'interpretazione dei contratti di prestito pubblico, delle leggi relative a tali prestiti e delle altre sul debito pubblico, la giurisdizione esclusiva è esercitata dal tribunale amministrativo regionale in primo grado, e dal Consiglio di Stato in grado di appello".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-03-15;74#art-7