Art. 10

In vigore dal 3 mag 1984
Dopo l'art. 95 del testo unico delle leggi sul debito pubblico è aggiunto il seguente art. 96: "Art. 96 - Titoli di importo inferiore a lire centomila nominali (legge 6 agosto 1966, n. 651, ; legge 30 marzo 1981, n. 119, art. 34). - Tutti i titoli di debito pubblico nominativi, di importo inferiore a lire centomila di capitale nominale, ad eccezione di quelli soggetti a vincolo cauzionale, per i quali si applicano le disposizioni del precedente art. 30-bis, sono rimborsati all'esibitore, senza che occorra alcuna documentazione o formalità, ferme restando le disposizioni vigenti in materia di pagamento di premi. Sui titoli al portatore e nominativi di debito pubblico, di importo inferiore a lire centomila, emessi anteriormente al 23 aprile 1981, data di entrata in vigore della legge 30 marzo 1981, n. 119, ed appartenenti a prestiti vigenti, continua il pagamento degli interessi fino a quelli di scadenza corrispondente alla data di rimborsabilità. I titoli al portatore e nominativi del prestito nazionale rendita 5% - 1935, di importo inferiore a lire centomila di capitale nominale, divengono rimborsabili, alla pari, dalla data di pagabilità, rispettivamente, dell'ultima cedola e dell'ultimo tagliando di ricevuta uniti ai titoli stessi. In occasione di qualsiasi operazione che comporti l'annullamento di iscrizioni relative a titoli nominativi di ammontare nominale superiore a lire centomila e non annotate di vincolo cauzionale, si provvede al rimborso alla pari delle frazioni di capitale inferiori a tale cifra. Analogamente si provvede, con le modalità da precisare negli apposti decreti del Ministro del tesoro, in sede di rinnovo di buoni del tesoro scaduti, in altri di nuova emissione, nonché per la rinnovazione dei certificati nominativi del prestito nazionale rendita 5% - 1935, da effettuare per esaurimento dei fogli dei tagliandi di ricevuta. Sui titoli nominativi d'importo inferiore a lire centomila di capitale nominale è ammessa l'operazione di riunione con la osservanza delle disposizioni, in quanto applicabili, dell' della legge 18 marzo 1958, n. 241, e del terzo comma del presente articolo". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 15 marzo 1984 PERTINI CRAXI - GORIA Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 10 aprile 1984. Atti di Governo, registro n. 49, foglio n. 35
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-03-15;74#art-10

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