Disposizioni sul rapporto di lavoro del personale degli enti pubblici
Art. 16
Norme di prima attuazione ai fini dell'accesso alla qualifica di esperto di gestione
In vigore dal 21 lug 1983
In sede di prima attuazione delle presenti norme e comunque non oltre tre mesi dalla data di entrata in vigore delle medesime, la qualifica di esperto di gestione con profilo dell'area amministrativa è attribuita mediante scrutinio per merito comparativo, fino a concorrenza di un numero di posti pari ai 20% della dotazione organica delle qualifiche di collaboratore e di collaboratore coordinatore, al personale che rivestiva la qualifica di direttore od equiparata del preesistente ordinamento.
Per il numero degli anzidetti posti eventualmente residuo, la qualifica è conferita agli altri dipendenti che, assunti in esito a concorsi banditi anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 20 marzo 1975, n. 70, appartenevano alla preesistente categoria direttiva con qualifica corrispondente a quella di collaboratore od equiparata ed ai quali, anteriormente alla data di attuazione dell'ordinamento dei servizi conseguente alla predetta legge, siano state affidate, organicamente, specifiche responsabilità direttive o di studio risultanti da atti certi dell'amministrazione.
Con le modalità e nei tempi di cui al comma precedente, la qualifica di esperto di gestione con profilo dell'area tecnica è attribuita mediante scrutinio per merito comparativo, fino a concorrenza di un numero di posti pari al 20% della dotazione organica delle qualifiche di collaboratore tecnico e di collaboratore tecnico coordinatore, al personale addetto, alla data di entrata in vigore del presente decreto, a compiti di analista intera gamma o di specialista di sistemi o di procedure, a più elevato livello di specializzazione e che rivesta le qualifiche predette.
Le norme degli scrutini sono stabilite dal consiglio di amministrazione su proposta del direttore generale, sentita la commissione del personale, tenendo particolarmente conto degli incarichi svolti e della relativa durata, dell'anzianità di servizio e degli altri giudizi espressi sulle qualità e capacità del dipendente nonché per il profilo dell'area amministrativa, della qualifica rivestita nel precedente ordinamento, dell'espletamento, in particolare, di compiti per i quali era prevista l'attribuzione dell'aggiunta di carica nonché dell'eventuale idoneità conseguita in concorsi alla qualifica di dirigente od equiparata.
Qualora il numero dei posti conferiti a norma del primo comma risulti superiore a quelli di organico previsti per i singoli profili della qualifica, quelli in soprannumero saranno riassorbiti con le prime vacanze che si verificheranno nel contingente stesso.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1983-06-25;346#art-dsr-16