Disposizioni sul rapporto di lavoro del personale degli enti pubblici
Art. 21
Compensi incentivanti la mobilità territoriale
In vigore dal 21 lug 1983
Per il personale trasferito d'ufficio in conseguenza di processi di mobilità per soddisfare specifiche esigenze di servizio potranno essere utilizzati alloggi di servizio anche acquistati o costruiti da singoli enti con le disponibilità finanziarie rappresentate dalla vendita di altri beni immobili o per effetto dell', primo comma, della legge 23 aprile 1981, n. 155, restando comunque convalidate le assegnazioni già disposte in relazione alla natura delle prestazioni o ad indeclinabili obblighi accessori di servizio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1983-06-25;346#art-dsr-21