Disposizioni sul rapporto di lavoro del personale degli enti pubblici

Art. 22

Aspettativa per il dipendente il cui coniuge sia chiamato a prestare servizio all'estero

In vigore dal 21 lug 1983
Al dipendente il cui coniuge presti o sia chiamato a prestare servizio all'estero per conto degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, o di altre amministrazioni si applicano le norme di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 26.
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Aspettativa per il dipendente il cui coniuge sia chiamato a prestare servizio all'estero (Art. 22 Disposizioni sul rapporto di lavoro del personale degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70.) — Testo vigente | Portale Normativo