Disposizioni sul rapporto di lavoro del personale degli enti pubblici
Art. 14
Compensi incentivanti la produttività
In vigore dal 21 lug 1983
Per il conseguimento degli obiettivi di miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza degli enti, sono istituiti, con apposita deliberazione del consiglio di amministrazione, previa contrattazione di cui al terzo comma del precedente , compensi incentivanti la produttività.
La previsione dei compensi di cui al precedente comma è subordinata alla formulazione di programmi di attività delle singole unità organiche ed alla introduzione di tecniche di rilevazione della produttività secondo i principi di cui ai precedenti .
I criteri per l'attribuzione individuale dei compensi in rapporto ai risultati conseguiti rispetto a quelli programmati per le singole unità organiche sono stabiliti in sede di contrattazione decentrata ove prevista, o con deliberazione del consiglio di amministrazione, tenendo conto del parametro retributivo, delle ore di presenza in servizio e del motivato giudizio del dirigente in ordine al grado dell'impegno dimostrato da ciascun dipendente nell'esecuzione del programma di attività.
L'erogazione dei compensi è effettuata a periodi di tempo predeterminati in relazione ai risultati conseguiti ovvero a stati di avanzamento nell'esecuzione dei progetti.
La somma massima annualmente attribuibile a titolo di compensi incentivanti la produttività è commisurata alla differenza fra l'ammontare complessivo dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario calcolati in ragione del numero di ore di cui all', quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, per ciascun dipendente e la spesa sostenuta per tali prestazioni di cui al precedente .
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1983-06-25;346#art-dsr-14